Assistenza nel recupero dell’IVA tedesca
Possono presentare domanda di rimborso le aziende italiane non presenti con una propria sede in Germania e non in possesso di partita Iva tedesca che non hanno posto in essere operazioni attive soggette a IVA in territorio tedesco.
La DEinternational vi supporta nelle seguenti attività:
- Informazioni sulle condizioni necessarie alla presentazione della domanda di rimborso IVA
- Invio dei moduli necessari
- Verifica dei documenti da presentare
- Inoltro della domanda di rimborso IVA all'autorità fiscale competente
- Gestione dell’eventuale corrispondenza in lingua tedesca con l’autorità fiscale in Germania
- Valutazione della decisione presa dall’autorità fiscale e verifica dei presupposti per la presentazione del ricorso
Il periodo prescelto può variare da un minimo di tre mesi consecutivi dell'anno solare a un massimo di un anno solare.
Scadenze
La domanda di rimborso Iva deve pervenire all'autorità tedesca entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto il diritto al rimborso. Per garantire una corretta elaborazione, la domanda di rimborso dovrà pervenire alla DEinternational entro e non oltre il 30 giugno.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci.